Normativa RoHS Articolo 95 del trattato costituente l'UE
Limitazione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
La Direttiva, la cui base legale è l'articolo 95 del trattato costituente l'UE, mira a limitare o proibire l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le disposizioni della direttiva si applicano alle apparecchiature dell'allegato IA della precedente direttiva per le categorie 1,2,3,4,5,6,7 e 10, nonché a lampade ad incandescenza e agli apparecchi di illuminazione delle abitazioni
Disposizioni: La Direttiva prevede che dal 1° Luglio 2006 le apparecchiature immesse sul mercato non debbano contenere: Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente, Bifenbili polibromurati (PBB), Bifenileteri polibromurati (PBDE)
Esenzioni
Tale divieto non si applica ad alcune particolari applicazioni, elencate nell'allegato, per le quali sono previste delle esenzioni (per i dettagli consultare il testo della direttiva)
- Mercurio nelle lampade (fluorescenti compatte, tubi fluorescenti)
- Piombo nei vetri dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti
- Piombo in alcune leghe di acciaio, alluminio e rame
- Piombo in alcuni tipi di saldature (ad alta temperatura, server, sistemi di memoria, sistemi per telecomunicazioni)
- Cadmiatura ad eccezione delle norme previste nella 76/769/CEE (modifica 91/338/CEE)
- Cromo esavalente come anticorrosivo in alcune applicazioni
Nuove esenzioni, o modifiche delle stesse verranno esaminate dal TAC (comitato per l'adattamento tecnico).
