CAMF Laboratorio Abilitato alla Verificazione Periodica Siamo nell'elenco dei laboratori abilitati dell'Agenzia delle Entrate
Verificazione periodica dei misuratori fiscali e registratori di cassa — provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003
Titolo del provvedimento
Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del punto 5.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate.
Titolo del documento: Modifiche al decreto ministeriale 23 marzo 1983.
Testo: in vigore dal 23/10/2003
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
Dispone:
1. Definizioni.
1.1 Ai sensi del presente provvedimento si intende per:
decreto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione della legge 26 gennaio 1983, n. 18; misuratori, gli apparecchi misuratori fiscali contemplati dall'art. 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, idonei, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 1992, alla certificazione:
a) delle operazioni previste dal comma 1 del predetto art. 12;
b) delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112;
verificazione periodica di un misuratore od anche verificazione, la procedura valutativa della conformità fiscale del misuratore stesso ai requisiti prescritti, da eseguirsi secondo definita periodicità;
ufficio finanziario, un ufficio finanziario competente per l'esecuzione dei controlli di conformità, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto conto delle nuove strutture conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
laboratorio di verificazione periodica, od anche laboratorio abilitato, un laboratorio abilitato all'esecuzione della verificazione periodica di misuratori fiscali dall'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione;
tecnico, il tecnico che effettua la verificazione periodica su incarico del laboratorio abilitato;
utente di misuratore od anche utente, il contribuente che ne ha comunicato l'installazione ai sensi dell'art. 8 del decreto;
fabbricante, un produttore o importatore di misuratori fiscali;
marchio identificativo il marchio identificativo dei centri di assistenza di cui agli articoli 4 e 9 del decreto, e 1 e 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1990, che alla data del 28 febbraio 2003 risultino autorizzati ad eseguire interventi annuali ai sensi delle disposizioni contenute nello stesso decreto;
fabbricante abilitato, fabbricante con sistema di garanzia della qualità certificato e sorvegliato, abilitato dall'Agenzia delle entrate ad eseguire direttamente i controlli di conformità degli esemplari prodotti a termini dell'art. 7, ultimo comma, del decreto;
sigillo identificativo il sigillo identificativo attribuito a tecnico incaricato dell'esecuzione dei controlli di conformità o di verificazione periodica, previsto nel provvedimento che abilita il relativo produttore o laboratorio all'esecuzione predetta;
sigillo fiscale, il bollo fiscale di cui all'art. 7 del decreto, il sigillo identificativo o il marchio identificativo apposto a termini del decreto medesimo o del punto 11.1 successivo.
2. Campo di applicazione.
2.1 Il presente provvedimento si applica ai misuratori messi in servizio.
3. Verificazione periodica.
3.1 I misuratori sono muniti oltre che del prescritto sigillo fiscale anche di "targhetta di verificazione periodica" con termini di validità non scaduti, applicata ai sensi del punto 4.3 a seguito di verificazione periodica.
3.2 I misuratori sono sottoposti a verificazione periodica secondo la scadenza stabilita dall'allegato I.
3.2.1 La verificazione periodica per la prima volta viene effettuata:
a) per i misuratori fiscali in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro un anno dalla data stessa;
b) per gli altri misuratori fiscali:
b1) contestualmente al controllo di conformità ed in tal caso viene eseguito dall'ufficio finanziario competente o dal fabbricante abilitato, titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello;
b2) all'atto della messa in servizio del misuratore fiscale ed in tal caso la verificazione viene effettuata da laboratorio abilitato.
3.3 La verificazione periodica di un misuratore è effettuata, su richiesta ed a spese dell'utente che ne ha comunicato la messa in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto, nel luogo di funzionamento da uno dei soggetti seguenti, o nelle sedi dei soggetti medesimi:
a) da un laboratorio abilitato, nel rispetto delle condizioni fissate dal provvedimento di abilitazione del laboratorio;
b) dal fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello;
c) da un laboratorio di fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello, ove il laboratorio medesimo sia espressamente menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante.
4. Verificazione periodica dei misuratori con sigillo fiscale integro.
4.1 In sede di verificazione periodica dei misuratori con sigillo fiscale integro si effettuano le seguenti operazioni:
a) accertamento della presenza di sigillo fiscale regolare con inalterata garanzia di inaccessibilità agli organi interni;
b) verifica della permanenza della conformità fiscale, secondo le idonee procedure specificate dal laboratorio nella sua domanda di abilitazione, comprendenti apposite prove sperimentali che escludono, comunque, interventi sugli organi interni comportanti la rimozione del sigillo fiscale.
4.2 Il tecnico incaricato della verificazione periodica di un misuratore provvede a riportare nel relativo libretto fiscale di dotazione le seguenti annotazioni:
1) la data della richiesta di verificazione periodica;
2) la data di inizio e la sede dell'intervento;
3) la descrizione sommaria delle eventuali anomalie riscontrate e l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione;
4) il numero dell'ultimo scontrino fiscale rilasciato e il numero di azzeramento relativo alla fase precedente l'intervento;
5) i numeri iniziale e finale degli scontrini fiscali emessi per le operazioni di prova che, siglati dal tecnico, devono essere conservati a cura dell'utente;
6) l'ultimo numero di azzeramento risultante dopo la fase dell'intervento tecnico;
7) l'esito positivo o negativo della verificazione;
8) la data della ultimazione dell'intervento e sottoscrizione del tecnico;
9) la data dell'eventuale riconsegna dell'apparecchio nel caso che la verificazione periodica sia stata eseguita presso il laboratorio;
10) la convalida delle annotazioni con la propria firma;
11) i propri estremi identificativi, nonché quelli, secondo i casi, del laboratorio abilitato di appartenenza, del fabbricante abilitato o del suo laboratorio di fabbricante abilitato.
4.3 L'esito positivo della verificazione periodica è attestato dal tecnico incaricato mediante apposizione di targhetta di verificazione periodica, del tipo autoadesivo che nella rimozione si distrugge, conforme al modello riportato nell'allegato II, previa indicazione della scadenza della verificazione effettuata, secondo le modalità specificate nello stesso allegato.
4.4 In caso di esito negativo dell'accertamento previsto alla lettera a), del punto 4.1 e/o della verifica contemplata alla lettera b), dello stesso punto, il tecnico incaricato provvede ad effettuare le seguenti operazioni:
a) applicazione sul misuratore interessato di targhetta indicante la sua inutilizzabilità, conforme al modello riportato nell'allegato III;
b) rilascio all'utente di apposito resoconto in cui sono descritte le difettosità tecniche, funzionali e fiscali riscontrate, ovvero i motivi dell'inutilizzabilità fiscale dell'apparecchio stesso. Il resoconto, datato e firmato dal tecnico e dall'utente, cui viene consegnato in originale, costituisce notifica al medesimo utente dell'esito negativo della verificazione periodica.
4.5 Avverso la comunicazione di esito negativo della verificazione periodica adottata dal tecnico incaricato, l'utente può presentare ricorso all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, entro 30 giorni dalla consegna del resoconto previsto al punto 4.4, lettera b).
4.6 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di verificazione periodica, nei quali sia stata rimossa la relativa causa impeditiva, e quelli con targhetta di verificazione scaduta, illeggibile o alterata possono essere riutilizzati, a condizione che siano stati preventivamente sottoposti, con esito positivo, a verificazione periodica secondo le modalità contemplate nel presente provvedimento.
4.7 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di verificazione periodica, ove non ripresentati alla verificazione periodica entro 40 giorni dalla data della notificazione del resoconto di cui al punto 4.4, lettera b), devono essere sottoposti alla procedura di defiscalizzazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 4 aprile 1990 con l'intervento di un tecnico abilitato ad eseguire operazioni di verificazione periodica.
5. Verificazione periodica dei misuratori privi di sigillo fiscale.
5.1 I misuratori privi per qualsiasi causa di sigillo fiscale, anche se muniti di targhetta di verificazione periodica con termini di validità non ancora scaduti, sono sottoposti ad una nuova verificazione periodica, secondo idonee procedure specificate dal laboratorio prescelto nella sua domanda di abilitazione, di valenza identica a quelle effettuate nei controlli di conformità di cui all'art. 7 del decreto.
5.2 La richiesta di verificazione periodica nei casi di misuratore senza sigillo fiscale è accompagnata da dichiarazione dell'utente resa conformemente all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, e da dichiarazione di chi ha eseguito la riparazione, resa ai medesimi sensi, attestanti:
a) che il misuratore, nei suoi componenti hardware e software, non ha subito alterazioni rispetto al corrispondente modello regolarmente approvato;
b) le cause dell'assenza del sigillo fiscale;
c) gli eventuali interventi eseguiti sui componenti hardware e software del misuratore;
d) gli estremi identificativi dell'eventuale soggetto che ha effettuato gli interventi.
5.3 A seguito di esito positivo il tecnico incaricato della verificazione, oltre agli adempimenti previsti al punto 4.2, provvede a:
a) apporre, nell'alloggiamento del sigillo fiscale, il proprio sigillo identificativo, previsto nel provvedimento di abilitazione, secondo i casi, del laboratorio o del fabbricante ai sensi rispettivamente del successivo punto 6.2 o dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto;
b) applicare sul misuratore la targhetta di verificazione periodica prevista al punto 4.3.
5.4 In caso di esito negativo, si applicano le disposizioni dei punti 4.4 e 4.5.
6. Abilitazione dei laboratori di verificazione periodica.
6.1 I laboratori interessati ad ottenere l'abilitazione ad operare quali laboratori di verificazione periodica presentano domanda all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione. La domanda, sottoscritta dal rappresentante, legale o negoziale, contiene:
a) la denominazione del laboratorio, la ragione sociale, la sede legale e, se diversa, la sede operativa principale, le eventuali sedi distaccate, la partita IVA e/o il codice fiscale;
b) l'indicazione della/e categoria/e di misuratori fiscali (registratori di cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche con stampante) ed eventualmente dei particolari modelli, per i quali si chiede l'abilitazione;
c) l'indicazione delle apparecchiature e degli strumenti posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione periodica;
d) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
e) l'elenco dei tecnici incaricati della verificazione periodica completo dei corrispondenti dati anagrafici, codice fiscale, titoli, qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri identificativi. L'elenco deve contenere anche l'indicazione del responsabile del laboratorio e, ove diverso, della verificazione;
f) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'allegato IV;
g) l'impegno al rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV;
h) l'impegno a comunicare all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla stessa, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate con i relativi esiti;
i) l'impegno a garantire tempestivo e gratuito intervento a seguito di richiesta avanzata dagli organi accertatori;
j) la descrizione, corredata di disegni, del sigillo identificativo che si propone di attribuire a ciascun tecnico incaricato di operazioni di verificazione periodica. L'impronta del sigillo identificativo è costituita da una sigla o dal logotipo del laboratorio e dal numero identificativo dell'incaricato stesso, e deve avere dimensioni identiche a quelle fissate per il bollo fiscale dall'allegato C, paragrafo 1, del decreto;
k) una lastrina di ottone o di piombo recante due impronte per ciascuno dei sigilli identificativi proposti per i singoli incaricati della verificazione;
l) il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle targhette di verificazione periodica e di rifiuto previste, rispettivamente ai punti 4.3 e 4.4;
m) la descrizione delle procedure adottate nell'esecuzione della verificazione periodica contemplate ai punti 4.1, lettera b) e 5.1 del presente provvedimento.
6.2 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, accertati il possesso dei requisiti fissati dall'allegato IV e la regolarità della domanda, sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto, adotta il chiesto provvedimento di abilitazione, valido su tutto il territorio nazionale, nel quale sono riportate le categorie dei misuratori, gli eventuali modelli e le condizioni alle quali l'abilitazione medesima viene rilasciata, la durata di quest'ultima e i disegni dei sigilli identificativi dei tecnici.
6.3 Il mancato accoglimento della domanda di abilitazione è adottato con provvedimento motivato, avverso il quale il laboratorio entro 60 giorni dalla sua notifica può presentare ricorso al TAR competente.
6.4 Ogni variazione dei dati e degli elementi indicati nel punto 6.1 è comunicata in via telematica all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione entro 30 giorni dal suo verificarsi ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui alla lettera b), del punto 10.1. L'inosservanza di detta prescrizione comporta la revoca o la sospensione dell'abilitazione, nel rispetto delle modalità di cui al punto 7.
7. Disposizioni comuni per la revoca e la sospensione delle abilitazioni.
7.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione - nel caso in cui accerti nei confronti di un laboratorio abilitato, la perdita di uno o più dei requisiti prescritti, gravi irregolarità, difformità procedurali nell'esecuzione della verificazione periodica e/o il mancato rispetto delle condizioni previste dal relativo provvedimento di abilitazione, sospende o revoca l'abilitazione concessa, sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto.
7.2 Avverso il provvedimento di sospensione o di revoca, debitamente motivato, è ammesso ricorso al TAR competente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
7.3 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione inserisce gli estremi del provvedimento di sospensione o di revoca nell'elenco previsto al punto 10.1, lettera b).
8. Obblighi degli utenti.
9. Elenco dei laboratori abilitati.
9.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione tiene e rende pubblico, anche tramite il proprio sito internet, l'elenco dei laboratori abilitati, con l'indicazione delle categorie di misuratori e degli eventuali modelli per i quali è stata rilasciata l'abilitazione, nonché delle eventuali sospensioni e revoche.
9.2 L'elenco di cui al punto 9.1 è aggiornato con cadenza almeno semestrale.
10. Disposizioni transitorie e finali.
10.1 I laboratori che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultano già autorizzati ad effettuare la verificazione periodica ai sensi della normativa previgente, devono presentare domanda di abilitazione ai sensi del punto 6.1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
10.2 In attesa del rilascio del provvedimento di abilitazione di cui al punto 6.2, i laboratori di cui al punto 10.1 possono continuare ad operare alle stesse condizioni previste dalla normativa previgente.
10.3 Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Allegato I - Scadenze per la verificazione periodica
I misuratori fiscali sono sottoposti a verificazione periodica con le seguenti scadenze:
a) registratori di cassa: ogni 12 mesi dalla data di messa in servizio o dall'ultima verificazione periodica;
b) bilance elettroniche con stampante: ogni 12 mesi dalla data di messa in servizio o dall'ultima verificazione periodica;
c) terminali elettronici: ogni 12 mesi dalla data di messa in servizio o dall'ultima verificazione periodica.
Allegato II - Modello di targhetta di verificazione periodica
La targhetta di verificazione periodica deve essere di tipo autoadesivo, che nella rimozione si distrugge, e deve contenere le seguenti indicazioni:
- la dicitura "VERIFICAZIONE PERIODICA";
- il codice fiscale o la partita IVA del laboratorio abilitato;
- il numero identificativo del tecnico che ha effettuato la verificazione;
- la data di scadenza della verificazione (formato: MM/AAAA);
- il numero progressivo della targhetta.
Allegato III - Modello di targhetta di inutilizzabilità
La targhetta di inutilizzabilità deve essere di tipo autoadesivo, che nella rimozione si distrugge, e deve contenere le seguenti indicazioni:
- la dicitura "MISURATORE NON UTILIZZABILE";
- il codice fiscale o la partita IVA del laboratorio abilitato;
- il numero identificativo del tecnico che ha effettuato la verificazione;
- la data di apposizione della targhetta.
Allegato IV - Requisiti per l'abilitazione dei laboratori di verificazione periodica
I laboratori che richiedono l'abilitazione devono possedere i seguenti requisiti:
a) disponibilità di locali idonei per l'esecuzione delle operazioni di verificazione periodica;
b) disponibilità di apparecchiature e strumenti adeguati per l'esecuzione delle verifiche previste;
c) presenza di almeno un tecnico incaricato in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa vigente;
d) possesso di un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 o equivalente;
e) disponibilità di un archivio per la conservazione della documentazione relativa alle verificazioni periodiche effettuate, per un periodo non inferiore a dieci anni.