|
Titolo del provvedimento:
Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive
integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni
di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Attuazione delle disposizioni
contenute nelle lettere b) e c) del punto 5.1 del provvedimento 4 marzo 2002
dell'Agenzia delle entrate.
Titolo del documento:
Modifiche al decreto ministeriale 23 marzo 1983.
Testo: in vigore dal
23/10/2003
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate
nel seguito
del presente atto
Dispone:
1. Definizioni.
1.1 Ai sensi del presente provvedimento si intende per:
decreto, il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione della
legge 26 gennaio 1983, n. 18; misuratori, gli apparecchi misuratori
fiscali contemplati dall'art. 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
idonei, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 1992,
alla certificazione:
a) delle operazioni previste dal comma 1 del predetto art.
12;
b) delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche
ai sensi
della legge 28 marzo 1991, n. 112;
verificazione periodica di un misuratore, od anche
verificazione, la procedura valutativa della conformita' fiscale del misuratore
stesso ai requisiti prescritti, da eseguirsi secondo definita periodicità ;
ufficio finanziario, un ufficio finanziario competente
per l'esecuzione dei controlli di conformita', ai sensi dell'art. 7 del decreto
ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto
conto delle nuove strutture conseguenti all'attuazione del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
laboratorio di verificazione periodica, od anche
laboratorio abilitato,un laboratorio abilitato all'esecuzione della
verificazione periodica di misuratori fiscali dall'Agenzia delle entrate -
Direzione centrale amministrazione;
tecnico, il tecnico che effettua la verificazione
periodica su incarico del laboratorio abilitato;
utente di misuratore, od anche utente, il contribuente
che ne ha comunicato l'installazione ai sensi dell'art. 8 del decreto;
fabbricante, un produttore o importatore di misuratori
fiscali;
marchio identificativo, il marchio identificativo dei
centri di assistenza di cui agli articoli 4 e 9 del decreto, e 1 e 2 del decreto
ministeriale 4 aprile 1990, che alla data del 28 febbraio 2003 risultino
autorizzati ad eseguire interventi annuali ai sensi delle disposizioni contenute
nello stesso decreto;
fabbricante abilitato, fabbricante con sistema di
garanzia della
qualità certificato e sorvegliato, abilitato dall'Agenzia
delle entrate ad eseguire direttamente i controlli di conformita' degli
esemplari prodotti a termini dell'art. 7, ultimo comma, del decreto;
sigillo identificativo, il sigillo identificativo
attribuito a tecnico
incaricato dell'esecuzione dei controlli di conformita' o di
verificazione periodica, previsto nel provvedimento che abilita il relativo
produttore o laboratorio all'esecuzione predetta;
sigillo fiscale, il bollo fiscale di cui all'art. 7 del
decreto, il sigillo identificativo o il marchio identificativo apposto a termini
del decreto medesimo o del punto 11.1 successivo.
2. Campo di applicazione.
2.1 Il presente provvedimento si applica ai misuratori messi
in servizio.
3. Verificazione periodica.
3.1 I misuratori sono muniti oltre che del prescritto sigillo
fiscale anche di "targhetta di verificazione periodica" con termini di
validità
non scaduti, applicata ai sensi del punto 4.3 a seguito di verificazione
periodica.
3.2 I misuratori sono sottoposti a verificazione periodica
secondo la scadenza stabilita dall'allegato I.
3.2.1 La verificazione periodica per la prima volta viene
effettuata:
a) per i misuratori fiscali in servizio alla data di entrata
in vigore
del presente provvedimento, entro un anno dalla data stessa;
b) per gli altri misuratori fiscali:
b1) contestualmente al controllo di conformita' ed in tal
caso viene eseguito dall'ufficio finanziario competente o dal fabbricante
abilitato, titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello;
b2) all'atto della messa in servizio del misuratore fiscale
ed in tal caso la verificazione viene effettuata da laboratorio abilitato.
3.3 La verificazione periodica di un misuratore e'
effettuata, su richiesta ed a spese dell'utente che ne ha comunicato la messa in
servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto, nel luogo di funzionamento da uno dei
soggetti seguenti, o nelle sedi dei soggetti medesimi:
a) da un laboratorio abilitato, nel rispetto delle condizioni
fissate
dal provvedimento di abilitazione del laboratorio;
b) dal fabbricante abilitato che sia titolare del
provvedimento di approvazione del relativo modello;
c) da un laboratorio di fabbricante abilitato che sia
titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello, ove il
laboratorio medesimo sia espressamente menzionato nel provvedimento di
abilitazione del fabbricante.
4. Verificazione periodica dei misuratori con sigillo fiscale
integro.
4.1 In sede di verificazione periodica dei misuratori con
sigillo fiscale integro si effettuano le seguenti operazioni:
a) accertamento della presenza di sigillo fiscale regolare
con
inalterata garanzia di inaccessibilità agli organi interni;
b) verifica della permanenza della conformità fiscale,
secondo le idonee procedure specificate dal laboratorio nella sua domanda di
abilitazione, comprendenti apposite prove sperimentali che escludono, comunque,
interventi sugli organi interni comportanti la rimozione del sigillo fiscale.
4.2 Il tecnico incaricato della verificazione periodica di un
misuratore provvede a riportare nel relativo libretto fiscale di dotazione le
seguenti annotazioni:
1) la data della richiesta di verificazione periodica;
2) la data di inizio e la sede dell'intervento;
3) la descrizione sommaria delle eventuali anomalie
riscontrate e l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione;
4) il numero dell'ultimo scontrino fiscale rilasciato e il
numero di azzeramento relativo alla fase precedente l'intervento;
5) i numeri iniziale e finale degli scontrini fiscali emessi
per le operazioni di prova che, siglati dal tecnico, devono essere conservati a
cura dell'utente;
6) l'ultimo numero di azzeramento risultante dopo la fase
dell'intervento tecnico;
7) l'esito positivo o negativo della verificazione;
8) la data della ultimazione dell'intervento e sottoscrizione
del tecnico;
9) la data dell'eventuale riconsegna dell'apparecchio nel
caso che la verificazione periodica sia stata eseguita presso il laboratorio;
10) la convalida delle annotazioni con la propria firma;
11) i propri estremi identificativi, nonché quelli, secondo
i casi, del laboratorio abilitato di appartenenza, del fabbricante abilitato o
del suo laboratorio di fabbricante abilitato.
4.3 L'esito positivo della verificazione periodica e'
attestato dal tecnico incaricato mediante apposizione di "targhetta di
verificazione periodica", del tipo autoadesivo che nella rimozione si distrugge,
conforme al modello riportato nell'allegato II, previa indicazione della
scadenza della verificazione effettuata, secondo le modalità specificate nello
stesso allegato.
4.4 In caso di esito negativo dell'accertamento previsto alla
lettera a),del punto 4.1 e/o della verifica contemplata alla lettera b), dello
stesso punto, il tecnico incaricato provvede ad effettuare le seguenti
operazioni:
a) applicazione sul misuratore interessato di targhetta
indicante la sua inutilizzabilità , conforme al modello riportato nell'allegato
III ;
b) rilascio all'utente di apposito resoconto in cui sono
descritte le difettosità tecniche, funzionali e fiscali riscontrate, ovvero i
motivi dell'inutilizzabilità fiscale dell'apparecchio stesso. Il resoconto,
datato e firmato dal tecnico e dall'utente, cui viene consegnato in originale,
costituisce notifica al medesimo utente dell'esito negativo della verificazione
periodica.
4.5 Avverso la comunicazione di esito negativo della
verificazione periodica adottata dal tecnico incaricato, l'utente puo' presentare
ricorso all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, entro 30
giorni dalla consegna del resoconto previsto al punto 4.4, lettera b).
4.6 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di
verificazione periodica, nei quali sia stata rimossa la relativa causa
impeditiva, e quelli con targhetta di verificazione scaduta, illeggibile o
alterata possono essere riutilizzati, a condizione che siano stati
preventivamente sottoposti, con esito positivo, a verificazione periodica
secondo le modalità contemplate nel presente provvedimento.
4.7 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di
verificazione periodica, ove non ripresentati alla verificazione periodica entro
40 giorni dalla data della notificazione del resoconto di cui al punto 4.4,
lettera b), devono essere sottoposti alla procedura di defiscalizzazione
prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 4 aprile 1990 con l'intervento di
un tecnico abilitato ad eseguire operazioni di verificazione periodica.
5. Verificazione periodica dei misuratori privi di sigillo
fiscale.
5.1 I misuratori privi per qualsiasi causa di sigillo
fiscale, anche se muniti di "targhetta di verificazione periodica" con termini
di validità non ancora scaduti, sono sottoposti ad una nuova verificazione
periodica, secondo idonee procedure specificate dal laboratorio prescelto nella
sua domanda di abilitazione, di valenza identica a quelle effettuate nei
controlli di conformita' di cui all'art. 7 del decreto.
5.2 La richiesta di verificazione periodica nei casi di
misuratore senza sigillo fiscale e' accompagnata da dichiarazione dell'utente
resa conformemente all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, e da dichiarazione
di chi ha eseguito la riparazione, resa ai medesimi sensi, attestanti:
a) che il misuratore, nei suoi componenti hardware e
software, non ha subito alterazioni rispetto al corrispondente modello
regolarmente approvato;
b) le cause dell'assenza del sigillo fiscale;
c) gli eventuali interventi eseguiti sui componenti hardware
e software del misuratore;
d) gli estremi identificativi dell'eventuale soggetto che ha
effettuato gli interventi.
5.3 A seguito di esito positivo il tecnico incaricato della
verificazione, oltre agli adempimenti previsti al punto 4.2, provvede a:
a) apporre, nell'alloggiamento del sigillo fiscale, il
proprio sigillo
identificativo, previsto nel provvedimento di abilitazione,
secondo i casi, del laboratorio o del fabbricante ai sensi rispettivamente del
successivo punto 6.2 o dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto;
b) applicare sul misuratore la "targhetta di verificazione
periodica" prevista al punto 4.3.
5.4. In caso di esito negativo, si applicano le disposizioni
dei punti 4.4 e 4.5.
6. Abilitazione dei laboratori di verificazione periodica.
6.1 I laboratori interessati ad ottenere l'abilitazione ad
operare quali laboratori di verificazione periodica presentano domanda
all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione. La domanda,
sottoscritta dal rappresentante, legale o negoziale, contiene:
a) la denominazione del laboratorio, la ragione sociale, la
sede legale e, se diversa, la sede operativa principale, le eventuali sedi
distaccate, la partita IVA e/o il codice fiscale;
b) l'indicazione della/e categoria/e di misuratori fiscali
(registratori di cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche con
stampante) ed eventualmente dei particolari modelli, per i quali si chiede
l'abilitazione;
c) l'indicazione delle apparecchiature e degli strumenti
posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione periodica;
d) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a
laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali
attrezzature;
e) l'elenco dei tecnici incaricati della verificazione
periodica completo dei corrispondenti dati anagrafici, codice fiscale, titoli,
qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri identificativi. L'elenco
deve contenere anche l'indicazione del responsabile del laboratorio e, ove
diverso, della verificazione;
f) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
cui all'allegato IV;
g) l'impegno al rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV;
h) l'impegno a comunicare all'Agenzia delle entrate -
Direzione centrale amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla stessa,
i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate con
i relativi esiti;
i) l'impegno a garantire tempestivo e gratuito intervento a
seguito di richiesta avanzata dagli organi accertatori;
j) la descrizione, corredata di disegni, del sigillo
identificativo che si propone di attribuire a ciascun tecnico incaricato di
operazioni di verificazione periodica. L'impronta del sigillo identificativo e'
costituita da una sigla o dal logotipo del laboratorio e dal numero
identificativo dell'incaricato stesso, e deve avere dimensioni identiche a
quelle fissate per il bollo fiscale dall'allegato C, paragrafo 1, del decreto;
k) una lastrina di ottone o di piombo recante due impronte
per ciascuno dei sigilli identificativi proposti per i singoli incaricati della
verificazione;
l) il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle
targhette di verificazione periodica e di rifiuto previste, rispettivamente ai
punti 4.3 e 4.4;
m) la descrizione delle procedure adottate nell'esecuzione
della verificazione periodica contemplate ai punti 4.1, lettera b) e 5.1 del
presente provvedimento.
6.2 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale
amministrazione, accertati il possesso dei requisiti fissati dall'allegato IV e
la regolarità della domanda, sentita la commissione di cui all'art. 5 del
decreto, adotta il chiesto provvedimento di abilitazione, valido su tutto il
territorio nazionale, nel quale sono riportate le categorie dei misuratori, gli
eventuali modelli e le condizioni alle quali l'abilitazione medesima viene
rilasciata, la durata di quest'ultima e i disegni dei sigilli identificativi dei
tecnici.
6.3 Il mancato accoglimento della domanda di abilitazione e'
adottato con provvedimento motivato, avverso il quale il laboratorio entro 60
giorni dalla sua notifica puo' presentare ricorso al TAR competente.
6.4 Ogni variazione dei dati e degli elementi indicati nel
punto 6.1 e' comunicata in via telematica all'Agenzia delle entrate - Direzione
centrale amministrazione entro 30 giorni dal suo verificarsi ai fini
dell'aggiornamento dell'elenco di cui alla lettera b), del punto 10.1.
L'inosservanza di detta prescrizione comporta la revoca o la sospensione
dell'abilitazione, nel rispetto delle modalità di cui al punto 7.
7. Disposizioni comuni per la revoca e la sospensione delle
abilitazioni.
7.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale
amministrazione - nel caso in cui accerti nei confronti di un laboratorio
abilitato, la perdita di uno o più dei requisiti prescritti, gravi
irregolarità, difformità procedurali nell'esecuzione della verificazione
periodica e/o il mancato rispetto delle condizioni previste dal relativo
provvedimento di abilitazione, sospende o revoca l'abilitazione concessa,
sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto.
7.2 Avverso il provvedimento di sospensione o di revoca,
debitamente motivato, e' ammesso ricorso al TAR competente, entro 60 giorni
dalla notifica del provvedimento.
7.3 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale
amministrazione inserisce gli estremi del provvedimento di sospensione o di
revoca nell'elenco previsto al punto 10.1, lettera b).
8. Obblighi degli utenti.
8.1 Gli utenti, fatto salvo ogni altro obbligo previsto dalle
norme vigenti, ivi compresi quelli fissati dagli altri punti del presente
provvedimento:
a) non possono impiegare o detenere nel luogo di svolgimento
dell'attività' di vendita nel diretto ed immediato rapporto con il pubblico
misuratori non sottoposti a verificazione entro il termine prescritto, privi per
causa qualsiasi di sigillo fiscale o di targhetta di verificazione periodica, o
dichiarati non utilizzabili;
b) rispondono del corretto funzionamento dei loro strumenti,
conservando ogni documento ad essi connesso;
c) mantengono l'integrità' dell'etichetta di verificazione
periodica e del sigillo fiscale tranne il caso di rimozione per riparazione;
d) non utilizzano strumenti che presentino difformità,
difettosità o inaffidabilità ai sensi delle norme vigenti in materia di
misuratori fiscali, delle quali abbiano conoscenza.
8.2 I misuratori contemplati nel punto 8.1, lettera a), sono
considerati, a tutti gli effetti, privi di sigillo fiscale.
9. Libretto fiscale.
9.1 Nel libretto fiscale in dotazione ai misuratori immessi
sul mercato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento sono riportate le prescrizioni indicate ai punti 4.7 ed 8.
10. Consultabilita' telematica degli elenchi dei fabbricanti
abilitati, dei laboratori di
verificazione periodica e di dati correlati di interesse per gli utenti.
10.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale
amministrazione cura la redazione di un apposito elenco, consultabile dagli
interessati anche per via telematica, in cui sono rispettivamente inseriti:
a) i produttori abilitati ad eseguire direttamente i
controlli di conformita', le caratteristiche delle impronte dei sigilli
identificativi dei tecnici incaricati dei controlli medesimi, nonché gli
eventuali laboratori esterni alla loro sede produttiva e i relativi tecnici che
a nome e per conto del produttore possono eseguire i controlli di conformita'. I
tecnici devono essere identificati con gli stessi elementi previsti al punto
6.1, lettera e), per i tecnici incaricati della verificazione periodica;
b) i laboratori di verificazione e i relativi responsabili,
gli estremi del relativo provvedimento di abilitazione, i dati identificativi
dei tecnici e i disegni dei relativi sigilli identificativi;
c) i centri di assistenza richiamati al punto 12.1
successivo, i modelli di misuratori fiscali per i quali possono eseguire
operazioni di verificazione periodica, i nominativi dei tecnici incaricati di
dette operazioni con gli elementi identificativi previsti al punto 6.1., lettera
e), per i tecnici dei laboratori di verificazione periodica.
11. Modificazioni e abrogazioni.
Ai provvedimenti sotto indicati sono apportate le
modificazioni in corrispondenza specificate.
11.1 Il decreto e' modificato come segue:
11.1.1 Art. 4: i numeri 9) e 10) del comma 4 sono abrogati.
11.1.2 Art. 7: a) il comma 2 e' abrogato;
b) all'ultimo comma e' aggiunto il seguente periodo:
"Nei casi in cui dai predetti sopralluoghi risulti che il
produttore,
abilitato ad eseguire direttamente i controlli di conformita',
disponga di apparecchiatura o di idonea struttura organizzativa che assicuri il
rigoroso conteggio dei misuratori sottoposti ai controlli medesimi, l'Agenzia
delle entrate - Direzione centrale amministrazione puo' autorizzare, sentita la
commissione istituita dall'art. 5, l'applicazione, in luogo del predetto bollo,
dell'apposito sigillo identificativo del tecnico incaricato del controllo.
L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, sentita
l'anzidetta commissione, puo' autorizzare altresì che il bollo fiscale e il
sigillo identificativo, applicati a seguito dei controlli eseguiti
rispettivamente dagli uffici finanziari o direttamente dai tecnici dei
produttori, possano essere anche di particolare tipo autoadesivo che si
distrugge nella rimozione, purché atto ad assicurare garanzie fiscali non
inferiori a quelle risultanti dall'impiego dei punzoni a percussione. Il
provvedimento di abilitazione del produttore fissa, oltre alle condizioni alle
quali l'abilitazione viene concessa, la durata dell'abilitazione, le
caratteristiche della dichiarazione scritta di conformita', destinata all'utente
finale, che il fabbricante deve fornire insieme ad ogni misuratore fiscale,
nonché le caratteristiche delle impronte dei sigilli identificativi dei tecnici
incaricati dei controlli medesimi. In apposito allegato e' descritta la
struttura organizzativa del produttore con l'elenco degli eventuali laboratori
esterni alla sede produttiva e dei relativi tecnici che a nome e per conto del
produttore possono eseguire i controlli di conformita'. I tecnici devono essere
identificati con gli stessi elementi previsti al punto 6.1, lettera e), per i
tecnici incaricati della verificazione periodica. L'elenco dei tecnici deve
essere aggiornato trimestralmente, anche in caso di variazione nulla, con
comunicazione del produttore per via telematica all'Agenzia delle entrate -
Direzione centrale amministrazione".
11.1.3 Art. 8. Detto articolo e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. Entro il giorno successivo a quello della messa in
servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente provvede a darne
comunicazione al competente Ufficio unico delle entrate mediante apposita
dichiarazione. La dichiarazione e' redatta in duplice esemplare di cui uno di
spettanza dell'utente e contiene i dati identificativi dell'utente, la
denominazione commerciale del modello, nonché il numero di matricola
dell'apparecchio e l'ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso e' in servizio.
Con le stesse modalità e le stesse indicazioni sono comunicate al predetto
ufficio le variazioni dei dati sopra elencati. La dichiarazione di cui al comma
precedente e' sottoscritta con i propri dati identificativi anche dal tecnico
che ha effettuato la verificazione periodica, qualora la stessa sia stata
eseguita all'atto della messa in servizio del misuratore".
11.1.4 Art. 9. Detto articolo e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. Le imprese che producono o importano, se
distribuiscono, alienano, locano o a qualsiasi titolo cedono o danno in uso
apparecchi misuratori fiscali provvedono ad annotare:
1) su registro di carico e scarico le cessioni, dazioni in
uso e simili con la specifica indicazione dei seguenti dati:
a) denominazione o ragione sociale della ditta, o nome e
cognome se persona fisica, numero di partita I.V.A. del destinatario
dell'apparecchio ed ubicazione dell'esercizio;
b) denominazione commerciale del modello ed estremi del
relativo decreto di approvazione;
c) numero di matricola ed estremi dell'eseguito controllo di
conformita';
d) data di consegna e degli estremi del documento relativo
alla consegna;
e) della data di restituzione o riconsegna da parte
dell'utente ed estremi dei documenti emessi per l'operazione;
2) su apposito registro i nominativi, con l'indicazione dei
dati anagrafici e del codice fiscale, dei tecnici. incaricati delle operazioni
di assistenza e manutenzione contemplate dall'art. 4, comma 1, del decreto, come
modificato dal punto 4.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell'Agenzia delle
entrate. Le disposizioni del presente articolo, nei casi di imprese con
attività produttiva o di importazione svolta in territorio diverso da quello
nazionale, si applicano soltanto per i misuratori destinati ad essere immessi in
commercio nell'ambito del territorio nazionale".
11.1.5 Art. 10. Detto articolo e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 - All'atto della messa in servizio dell'apparecchio
misuratore fiscale, l'utente annota sul relativo libretto di dotazione l'ultimo
numero di azzeramento risultante al termine delle eventuali operazioni di prova
dichiarando, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, l'accertata integrità del bollo
fiscale".
11.1.6 Allegato C. Il punto 2 e' abrogato.
11.2. Il decreto ministeriale 4 aprile 1990, citato nei
riferimenti normativi, e' modificato come segue: 11.2.1 Sono abrogati gli
articoli 1, 2 e 3.
11.2.2 Art. 4. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
L'utente che cede ad altro utilizzatore l'apparecchio misuratore fiscale deve
conservare copia del libretto di dotazione unitamente alla stampa integrale dei
dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni dallo stesso
effettuate".
11.3. Il decreto ministeriale 30 marzo 1992, citato nei
riferimenti normativi, e' modificato come segue:
11.3.1. Sono abrogati gli articoli 18, 20 e 21.
11.3.2. Art. 19. E' sostituito dal seguente:
"Art. 19 - Entro il giorno successivo a quello della messa in
servizio di un apparecchio misuratore fiscale, l'utente ne da' comunicazione al
competente ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione compilata
in conformita' con le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto
ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni".
12. Norme transitorie.
2 del decreto ministeriale 4 aprile 1990, che alla data del
28 febbraio 2003 risultino autorizzati ad eseguire interventi annuali ai sensi
delle disposizioni contenute nello stesso decreto, possono, previa comunicazione
all'Agenzia delle entrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
posta celere con avviso di ricevimento, effettuare sino e non oltre il
centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento operazioni di verificazione periodica sui misuratori della ditta
per i quali sono autorizzati, secondo le procedure previste dal presente
provvedimento. Gli stessi centri devono comunicare trimestralmente all'Agenzia
delle entrate, secondo modalità dalla medesima indicate, i dati identificativi
delle operazioni di verificazione periodica effettuate.
12.2 Nella comunicazione di cui al precedente punto 12.1.
sono indicati i nominativi dei tecnici incaricati dell'esecuzione della
verificazione periodica insieme agli altri elementi identificativi previsti alla
lettera c), del punto 10.1.
13. Vigilanza.
13.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale
amministrazione, direttamente o a mezzo dei suoi uffici periferici, esercita in
materia di verificazione periodica in concorso con gli organi istituzionali di
controllo, le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento e sul rispetto delle norme
vigenti da parte dei laboratori abilitati.
14. Entrata in vigore.
14.1 Il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Motivazioni.
Il presente provvedimento riguarda modifiche al decreto
ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni,
concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18. Con dette modifiche si intende ovviare alle censure di vizio di
legittimità, sotto il profilo dell'ostacolo alla libera circolazione dei beni,
delle quali, a parere della Commissione europea, risulterebbero affette le
modificandone norme contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1983, in quanto
impongono agli operatori del settore degli adempimenti (l'obbligo di
omologazione dei misuratori fiscali; l'obbligo della verifica fisica, l'obbligo
dell'osservanza delle specifiche tecniche analiticamente indicate nell'allegato
al decreto ministeriale 23 marzo 1983, l'obbligo della predisposizione di una
rete di assistenza tecnica, ecc.) che, ancorché connessi all'espletamento dei
controlli fiscali da parte dell'amministrazione, "oltrepassano quanto
necessario" per garantire l'efficacia dei controlli medesimi.
Riferimenti normativi.
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto.
Disposizioni relative ai misuratori
fiscali:
legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte
di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di
rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi
misuratori fiscali; decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed
integrazioni; contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla
citata legge n. 18 del 1983 ed in particolare gli articoli 4, comma 1, 2 e 3,
gli articoli 9, 10 e 11 con i quali sono previsti gli obblighi sopra indicati;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma
dell'organizzazione del Governo; provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4
marzo 2002; Attribuzioni del direttore dell'Agenzia: decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (articoli 68 e 73); decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 2000.
|