|
Direttive
RoHS e
WEEE
La Direttiva 2002/95/CE
Parlamento Europeo / del Consiglio
del 27 gennaio 2003 sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche
La direttiva 2002/96/CE, anche
nota come
WEEE,
è volta a prevenire e limitare il flusso di
rifiuti di apparecchiature destinati alle discariche, attraverso politiche
di riuso e riciclaggio degli apparecchi e dei loro componenti. La direttiva
applica il concetto della Responsabilità estesa del produttore (chi inquina
paga). Difatti i produttori avranno l'obbligo di provvedere al finanziamento
delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, riciclaggio e
corretto smaltimento delle proprie apparecchiature una volta giunte a fine
vita. Tale responsabilità finanziaria sarà di tipo individuale per i
prodotti immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della direttiva (13
Agosto 2005) e collettiva per i prodotti immessi prima di tale data.
La
direttiva 2002/95/CE anche nota come
RoHS,
prevede il divieto e la limitazione di utilizzo
di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Direttiva
2003/118/CE: E' stata pubblicata su
GUCE L 345 del 31 dicembre 2003 la direttiva di revisione dell'articolo 9
"Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei
domestici", della Direttiva 2002/96/CE. La direttiva conferma la
responsabilità del produttore per la gestione delle apparecchiature non
provenienti dai nuclei domestici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto
2005, pur lasciando la possibilità al fabbricante ed all'utilizzatore di
concludere accordi stipulando altri metodi di finanziamento. Per i prodotti
immessi sul mercato prima del 13 Agosto 2005, invece, la proposta rende in
parte o in toto, a discrezione degli Stati Membri, responsabile il
detentore, quando non vi sia l’acquisto contestuale di un nuovo prodotto
equivalente.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della
Commissione(1),
visto il parere del
Comitato economico e sociale(2),
visto il parere del
Comitato delle regioni(3),
deliberando secondo la
procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune
approvato l'8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione(4),
considerando quanto segue
:
(1) Le disparità tra le leggi o
le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri in merito alla
restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare
distorsioni della concorrenza nella Comunità, con un impatto diretto quindi
sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, è
necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo campo e
contribuire alla protezione della salute umana e a un recupero e ad uno
smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
(2) Nella riunione tenutasi a
Nizza il 7, 8 e 9 dicembre 2000 il Consiglio europeo ha approvato la
risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2000 sul principio di precauzione.
(3) La comunicazione della
Commissione, del 30 luglio 1996, sul riesame della strategia comunitaria per
la gestione dei rifiuti, sottolinea la necessità di ridurre il tenore di
sostanze pericolose nei rifiuti, indicando i potenziali benefici di regole
su scala comunitaria per limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti
e nei processi di produzione.
(4) La risoluzione del Consiglio,
del 25 gennaio 1988, concernente un programma d'azione della Comunità contro
l'inquinamento dell'ambiente da cadmio(5), invita la Commissione a
proseguire senza indugio lo sviluppo di misure specifiche analoghe per detto
programma. Bisogna proteggere anche la salute umana e occorre quindi una
strategia globale che limiti in particolare l'uso di cadmio e incoraggi la
ricerca sui prodotti di sostituzione. La risoluzione sottolinea che l'uso
del cadmio dovrebbe essere limitato ai casi per i quali non esistono
alternative appropriate e più sicure.
(5) Le prove disponibili indicano
che le misure sulla raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui alla
direttiva 2002/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(6) sono
necessarie per ridurre i problemi di gestione dei rifiuti legati ai metalli
pesanti e ai ritardanti di fiamma in questione. Malgrado queste misure,
tuttavia, parti significative di RAEE continueranno a finire negli attuali
canali di smaltimento. Anche se i RAEE fossero raccolti separatamente e
sottoposti a processi di riciclaggio, il loro tenore di mercurio, cadmio,
piombo, cromo VI, PBB e PBDE potrebbe presentare rischi per la salute o
l'ambiente.
(6) Tenendo conto della
fattibilità tecnica ed economica, la maniera più efficace di garantire una
riduzione significativa dei rischi per la salute e l'ambiente legati a
queste sostanze in modo da raggiungere il livello prescelto di protezione
nella Comunità è la sostituzione di queste sostanze nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche con materie sicure o più sicure. Imponendo una
restrizione dell'uso di tali sostanze pericolose aumenteranno probabilmente
le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio di RAEE e
diminuirà l'impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di
riciclaggio.
(7) Le sostanze cui si applica la
presente direttiva sono scientificamente studiate e valutate e sono state
oggetto di varie misure a livello comunitario e nazionale.
(8) Le misure previste dalla
presente direttiva tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni
internazionali esistenti e si basano su una valutazione dei dati scientifici
e tecnici disponibili. Esse sono necessarie per raggiungere il livello
prescelto di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, avuto
riguardo ai rischi che potrebbero sorgere nella Comunità in assenza di tali
disposizioni. Esse dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se
necessario, adattate per tener conto di nuove informazioni tecniche e
scientifiche.
(9) La presente direttiva
dovrebbe applicarsi ferma restando la normativa comunitaria in materia di
sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti, in
particolare la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, sulle
pile e sugli accumulatori contenenti sostanze pericolose(7).
(10) Occorrerebbe tener conto
dello sviluppo tecnico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
prive di metalli pesanti, PBDE e PBB. Non appena saranno disponibili prove
scientifiche e tenendo conto del principio di precauzione, si dovrebbe
esaminare il divieto di altre sostanze pericolose e la loro sostituzione con
alternative più rispettose dell'ambiente che assicurino almeno lo stesso
livello di protezione dei consumatori.
(11) Esenzioni dall'obbligo di
sostituzione dovrebbero essere concesse se la sostituzione non è possibile
dal punto di vista scientifico e tecnico oppure se gli impatti negativi per
l'ambiente o per la salute causati dalla sostituzione possono superare i
benefici per le persone e l'ambiente legati alla sostituzione. La
sostituzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche dovrebbe essere inoltre effettuata in modo compatibile con la
salute e la sicurezza degli utilizzatori delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE).
(12) Dato che il reimpiego, il
rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti sono fattori positivi, è
necessario disporre di pezzi di ricambio.
(13) L'adeguamento al progresso
scientifico e tecnico delle esenzioni dagli obblighi in materia di
eliminazione graduale e di divieto delle sostanze pericolose dovrebbe essere
stabilito dalla Commissione secondo una procedura di comitato.
(14) Le misure necessarie per
l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8),
HANNO ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA
Articolo
1
Scopo
La presente direttiva mira a
ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a
contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo
smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Articolo
2
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo l'articolo 6, la
presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed
elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10
dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) n
onché alle lampade ad
incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.
2. La presente direttiva si
applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di
salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.
3. La presente direttiva non si
applica a pezzi di ricambio per le riparazioni delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2006.
Articolo
3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva
si intende per:
a) "apparecchiature elettriche ed
elettroniche" o "AEE", le apparecchiature che dipendono per un corretto
funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le
apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e
campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A della direttiva
2002/96/CE (RAEE) e progettate per essere usate con una tensione non
superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
corrente continua;
b) "produttore", chi, qualunque
sia la tecnica di vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a
distanza ai sensi della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza(9):
i) fabbrica e vende
apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio,
ii) rivende sotto il suo marchio
apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene
considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore
a norma del punto i); o
iii) importa o esporta tali
apparecchiature in uno Stato membro nell'ambito di un'attività
professionale.
Chiunque fornisca finanziamenti
esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è
considerato "produttore" a meno che non agisca in qualità di produttore ai
sensi dei punti da i) a iii).
Articolo
4
Prevenzione
1. A partire dal 1o luglio 2006
gli Stati membri provvedono affinché le apparecchiature elettriche ed
elettroniche nuove immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio,
cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile
polibromurato (PBDE). Fino al 1o luglio 2006 è possibile mantenere le misure
nazionali volte a limitare o vietare l'uso di dette sostanze nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche adottate per ottemperare alla
normativa comunitaria prima dell'adozione della presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 non si applica
alle applicazioni elencate nell'allegato.
3. Sulla base di una proposta
della Commissione, non appena disponibili le prove scientifiche, il
Parlamento europeo e il Consiglio decidono, conformemente ai principi della
politica in materia di sostanze chimiche stabiliti nel 6 programma d'azione
in materia ambientale, sul divieto di altre sostanze pericolose e sulla loro
sostituzione con sostanze alternative più rispettose dell'ambiente, che
assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori.
Articolo
5
Adattamento al progresso tecnico e scientifico
1. Le modificazioni necessarie ad
adeguare l'allegato al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo
la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ai fini seguenti:
a) stabilire, se necessario,
valori massimi di concentrazione al di sotto dei quali è tollerata la
presenza delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nei materiali e
componenti specifici delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
b) esonerare materiali e
componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dalla
disposizione dell'articolo 4, paragrafo 1 se la loro eliminazione o
sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e
componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui a detta
disposizione è tecnicamente o scientificamente impraticabile, oppure se gli
impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei
consumatori causati dalla sostituzione possono superare i possibili benefici
per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori;
c) procedere ad un riesame di
ciascuna esenzione di cui all'allegato almeno ogni quattro anni o quattro
anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in
esame la soppressione dall'allegato di materiali e componenti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o
sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e
componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo
4, paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione
che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei
consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per
l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.
2. Prima di modificare l'allegato
a norma del paragrafo 1, la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclaggio e
di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei
lavoratori e dei consumatori. I loro pareri sono trasmessi al comitato di
cui all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione rende conto delle
informazioni ricevute.
Articolo
6
Riesame
Entro il 13 febbraio 2005 la
Commissione riesamina le misure previste nella presente direttiva per tener
conto, se necessario, di nuove risultanze scientifiche.
In particolare, la Commissione
presenta, entro detto termine, proposte per includere nell'ambito di
applicazione della presente direttiva le apparecchiature rientranti nelle
categorie 8 e 9 previste all'allegato I A della direttiva 2002/96/CE ( RAEE
).
La Commissione inoltre esamina la
necessità di adeguare l'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, sulla base di riscontri scientifici e tenendo conto del
principio di precauzione, e se del caso presenta proposte al Parlamento
europeo e al Consiglio per tali adeguamenti.
All'atto del riesame particolare
attenzione è riservata all'impatto sull'ambiente e sulla salute umana di
altre sostanze e materiali pericolosi utilizzati nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche. La Commissione esamina la possibilità di
sostituire tali sostanze e materiali e presenta proposte al Parlamento
europeo e al Consiglio per estendere, se del caso, l'ambito di applicazione
dell'articolo 4.
Articolo
7
Comitato
1. La Commissione è assistita dal
comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del
Consiglio(10).
2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articolo 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5,
paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno.
Articolo
8
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le
sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali
adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive,
proporzionate e dissuasive.
Articolo
9
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 agosto 2004.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano
tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva
o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo
10
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in
vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 27
gennaio 2003.
Per il Parlamento europeo : Il Presidente P. Cox
Per il Consiglio :
Il Presidente G. Drys
(1) GU C 365 E del 19.12.2000,
pag. 195 e GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 303.
(2) GU C 116 del 20.4.2001, pag.
38.
(3) GU C 148 del 18.5.2001, pag.
1.
(4) Parere del Parlamento europeo
del 15 maggio 2001 ( GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 109 ), posizione comune
del Consiglio del 4 dicembre 2001 ( GU C 90 E del 16.4.2002, pag. 12 ) e
decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre
2002 e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2002.
(5) GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.
(6) Vedi pagina 24 della presente
Gazzetta ufficiale.
(7) GU L 78 del 26.3.1991, pag.
38. Direttiva modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1
del 5.1.1999, pag. 1).
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag.
23.
(9) GU L 144 del 4.6.1997, pag.
19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del
9.10.2002, pag. 16).
(10) GU L 194 del 25.7.1975, pag.
39.
ALLEGATO
Applicazioni di piombo, mercurio,
cadmio e cromo esavalente esentate dai requisiti di cui all'articolo 4,
paragrafo 1
1. Mercurio in lampade
fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.
2. Mercurio in tubi fluorescenti,
per usi generici sino ad un massimo di:
>SPAZIO PER TABELLA>
3. Mercurio in tubi fluorescenti
per usi speciali.
4. Mercurio in altre lampade non
espressamente menzionate nel presente allegato.
5. Piombo nel vetro dei tubi a
raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.
6. Piombo come elemento di lega
nell'acciaio contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso, alluminio
contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino
al 4 % di piombo in peso.
7. - Piombo in saldature ad alta
temperatura di fusione (ossia leghe per saldature, stagno-piombo contenenti
più dell'85 % di piombo),
- Piombo in saldature per server,
sistemi di memoria e di memoria array (esenzione concessa fino al 2010),
- Piombo in saldature per
apparecchiature di infrastruttura di rete destinate alla commutazione,
segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle
telecomunicazioni (per esempio dispositivi piezoelettrici).
8. Cadmiatura, ad eccezione delle
applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE(1) recante modifica
della direttiva 76/769/CEE(2) relativa alla limitazione dell'immissione sul
mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
9. Cromo esavalente come
anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei
frigoriferi ad assorbimento.
10. Nell'ambito della procedura
di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione valuta le applicazioni
relative a:
- decaBDE,
- mercurio in tubi fluorescenti
per usi speciali,
- piombo in saldature per server,
sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di
rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché
gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare
un termine specifico per l'esecuzione), e
- lampadine elettriche,
in via prioritaria per stabilire
quanto prima se questi elementi devono essere modificati di conseguenza.
(1) GU L 186 del 12.7.1991, pag.
59.
(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag.
201.
|